Sab. Lug 27th, 2024

NCC AMBULANZE PRIVATE

AMBULANZA – N.C.C. a scopo di lucro

Nota: Visto che alcune regioni hanno legiferato su altre attività però comprimendo le aut. Comunali NCC per Ambulanza tipo B (senza presidi, NCC da rimessa non sanitario) sottolineiamo che, invece, il TAR del Lazio il 27 marzo 2024 liberalizza le aut. N.C.C. (nessuna esclusa ivi comprese NCC Ambulanze) abbattendo un Decreto Ministeriale di rilevanza Nazionale e motivando la decisione con la seguente testuale e cioè che in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge dello Stato per rilevanti motivi di utilità sociale, TAR Lazio N. 06068/2024 REG.PROV.COLL. – N. 02652/2020 REG.RIC.

ATTENZIONE: le aut. NCC per veicolo speciale Ambulanza sono rilasciate ESCLUSIVAMENTE dai Comuni, e sono valide a tutti gli effetti di Legge per il noleggio con conducente da rimessa.

Per chi volesse noleggiare l’ambulanza anche nel campo pubblicistico e/o partecipare a gare Sanitarie Regionali, come ad esempio 118, oppure se si creano postazioni Sanitarie in ambito pubblicistico, nello specifico con servizi in conto per ospedali e/o strutture convenzionate SSR/N, è dunque “obbligatoria” l’aut. e l’accreditamento nei registri Regionali S.S.R. con l’aggiunta della figura del Direttore Sanitario.

aut. e accreditamento regionale che di fatto, però, la si può comunque ottenere anche su base volontaria – laddove previsto – a richiesta esclusiva del noleggiatore che intende noleggiare in futuro nel campo pubblicistico, ricordiamo che gli automezzi speciali per N.C.C. sono immatricolati per conto terzi e a scopo di lucro autorizzati esclusivamente dai Comuni di appartenenza.

Ogni direttiva, Comunale e/o Regionale, già emanata in materia ed in contrasto con i contenuti della presente circolare – Ministero dei Trasporti – deve ritenersi implicitamente abrogata. Circolare n. 109636, 21 dicembre 2009

I principi generali che presiedono alla disciplina relativa all’immatricolazione e all’utilizzo delle autoambulanze e degli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma sono contenuti:

negli artt. 54 (6), 82 (7), 84 (8), 85 (9), 91 (10), 93 (11) e 177 c.d.s. (5);
negli artt. 203 (12) e 244 (13) del regolamento di esecuzione;
nel decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (1);
nel decreto dirigenziale 9 settembre 2008 (2).

Alcune regioni hanno istituito dei registri riservati agli autisti non di linea riferiti ai soli taxi e vetture varie adibite al trasporto di persone in senso strettamente turistico e privato, sono esentati i veicoli speciali sia dai bandi Regionali e/o Comunali inerenti il rilascio di NCC per vetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale.

Articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto (trasporto privato non sanitario in assenza di infermiere e medico – consente agli utenti di noleggiare un mezzo speciale per gli usi consentiti) dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

Noleggio con conducente Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.) solo nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.

        All’istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 (15), da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

        Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 (10) e 93 c.d.s. (11).


N.C.C. – D.lgs. n. 285/1992

Art. 85 Comma 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b‐bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone ovvero veicoli speciali;
g) i veicoli a trazione animale.


Comma 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

Legge n. 21/92 ‐ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
[Costituisce autoservizio pubblico non di linea, il servizio di noleggio con conducente svolto con:]
‐ autovettura (M1)
‐ motocarrozzetta
‐ velocipede
‐ natante
‐ veicoli a trazione animale


In via generale, la legge 21/92 prevede il contingentamento delle autorizzazioni e la necessità di una procedura pubblica per il rilascio (vedi, però, le diverse interpretazioni sui veicoli M1)


DPR n. 495/1992 – Art. 244

  1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all’art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso DM n. 137/2009 ‐ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.
  2. Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze
  3. Ai sensi dell’articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro (associazioni, coop e no-profit soggetti ad aut. con accred. Regionale s.s.r. sulla scorta delle regole emanate da ogni regione)
  4. Ai sensi dell’articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, i veicoli speciali in questo caso le ambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente da rimessa per prestazioni di trasporto privato dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, non soggetta a bando comunale e iscrizione a ruolo degli autisti non di linea eventualmente istituiti in ambito territoriale regionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2021, proposto da COOPERATIVA XXXX, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Aldo Basile che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Mario Benedetti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. n. 60165 del 29/12/2020 con cui il Comune di Ardea ha dichiarato l’inefficacia della SCIA presentata dalla ricorrente il 19/12/2020, per l’accertamento del diritto di esercitare l’attività di trasporto sanitario mediante noleggio di ambulanza con conducente in conto terzi e per la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;


Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;


Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 60165 del 29/12/2020, con cui il Comune di Ardea ha dichiarato l’inefficacia della scia presentata il 19/12/2020, e chiede l’accertamento del diritto di esercitare l’attività di trasporto mediante noleggio di ambulanza con conducente in conto terzi e la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni;


Considerato, in diritto, che deve essere respinta l’eccezione d’irricevibilità del gravame il quale risulta ritualmente notificato il 21/02/21 e, quindi, entro il termine decadenziale d’impugnazione se si considera che l’atto gravato risale al 29/12/2020 e che lo stesso non ha natura meramente confermativa in quanto riguarda una scia formalmente distinta rispetto a quella oggetto del precedente provvedimento
comunale prot. n. 59511 del 22/12/2020;


Considerato, poi, che, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto;
Considerato, in particolare, che:


il gravato provvedimento del 29/12/2020 ha dichiarato l’inefficacia della scia del
19/12/2020 ritenendo – erroneamente – che l’esercizio dell’attività di trasporto con ambulanza per
conto terzi sia soggetta alla disciplina della l. n. 21/92 che prevede il rilascio della
relativa licenza previo espletamento di procedura pubblica;


‐ con due censure tra loro connesse la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell’art. 85 d. lgs. 285/1992, in
riferimento all’art. 244 del regolamento di attuazione, del decreto ministeriale 1
settembre 2009 n. 137, dell’art. 19 l. n. 241/90
, difetto di istruttoria, motivazione
errata e/o apparente, eccesso di potere e violazione del principio di libera
prestazione dei servizi in quanto il trasporto in ambulanza per conto terzi non
sarebbe riconducibile ai servizi di autonoleggio di autovettura con conducente
disciplinati dalla legge n. 21/92 e, pertanto, non sarebbe soggetto ad alcun
contingentamento (bando comunale ncc) e al previo espletamento della procedura concorsuale ma
potrebbe essere assentito attraverso la presentazione della sola scia;


‐ i motivi in esame sono fondati;


‐ dal quadro normativo applicabile alla fattispecie emerge che:
1) secondo l’art. 1 l. n. 21/92, “costituiscono autoservizi pubblici non di linea:… b) il
servizio di noleggio con conducente e autovettura”
la cui autorizzazione, ai sensi del
successivo articolo 8, deve essere rilasciata previo espletamento di una procedura
pubblica (bando comunale ncc);
2) l’art. 54 d. lgs. n. 285/92 (codice della strada) distingue le “a) autovetture: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente” dagli “g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio” dedicata al no-profit, nel cui ambito rientrano le ambulanze
come previsto dall’art. 203 comma 2 lettera m) d.p.r. n. 495/92 e dal decreto del
Ministero dei trasporti del 5 novembre 1996;
3) sempre il codice della strada all’art. 85 stabilisce che “possono essere destinati ad
effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: d) le
autovetture;… f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone”;
4) l’art. 244 d.p.r. n. 495/92 stabilisce che, “ai fini della possibile destinazione a
noleggio con conducente, di cui all’ articolo 85, comma 2, del codice, vengono
considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le ambulanze
cosiddette di trasporto (tipoB) che quelle cosiddette di soccorso (tipo A)”;
5) l’art. 2 d.m. n. 137/09 prevede che, “ai sensi dell’articolo 85, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonché’ dell’articolo 244 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, le ambulanze sono immatricolate in uso conto terzi per
servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo
economico e sulla base della licenza comunale senza bando di contingentamento di esercizio N.C.C. da rimessa”;


‐ da quanto fin qui evidenziato emerge che gli artt. 85 d. lgs. n. 285/92 e 244 d.p.r. n.
495/92 distinguono nettamente il servizio di noleggio di autovetture (art. 85 lettera
d d. lgs. n. 285/92) dal servizio di noleggio di autoambulanze (artt. 85 lettera f d. lgs.
n. 285/92 e art. 244 d.p.r. n. 495/92);
‐ nello stesso senso l’art. 54 d. lgs. n. 285/92 opera una distinzione tra autovettura
ed autoveicolo ad uso speciale, categoria, quest’ultima, che ricomprende le
ambulanze;


‐ la disciplina delle ambulanze per trasporto terzi, pertanto, non è rinvenibile nella
l. n. 21/92 (così anche TAR Sicilia – Catania n. 729/2020) la quale riguarda il
servizio di noleggio con conducente ed “autovettura” e non “autoveicolo per uso
speciale” (quale è l’ambulanza ai sensi del codice della strada);
‐ in quest’ottica risulta condivisibile l’opzione ermeneutica prospettata dalla
circolare del Ministero dei trasporti del 17/04/08 allegata sub 7 all’atto introduttivo;


‐ in senso contrario non assumono rilevanza gli artt. 6 d. lgs. n. 59/10, recante
disposizioni di “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”, che esclude dalla contingentazione i servizi i trasporti di ambulanza, e
l’art. 3 comma 11 bis d.l. n. 138/11, che esclude dall’abrogazione delle restrizioni in
materia di accesso ed esercizio delle attività economiche “i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui
all’ articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;


‐ le disposizioni in esame, nell’escludere dalla liberalizzazione il servizio di trasporto
con ambulanza, comportano solo che l’esercizio del servizio in esame è soggetto ad
un atto abilitativo dell’autorità competente, nella fattispecie comunale (art. 2 d.m.
n. 137/09), ma non postulano né l’esistenza di un contingentamento né la
conseguente necessità del previo espletamento di una pubblica procedura per
l’attribuzione del titolo abilitativo stesso;


‐ in senso contrario alla fondatezza delle censure proposte non assume significativa
rilevanza quanto dedotto dal Comune di Ardea in ordine all’irricevibilità della scia
per essere la stessa stata presentata ad indirizzo pec dell’ente locale non corretto;


‐ la circostanza in esame, infatti, costituisce oggetto di una non consentita
integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato;


‐ la fondatezza delle censure in esame comporta l’accoglimento della domanda
caducatoria e l’annullamento dell’atto impugnato;


‐ deve, invece, essere respinta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto il
risarcimento del danno non avendo l’istante fornito prova idonea del pregiudizio
patrimoniale subito e ciò anche in relazione alla tutela giurisdizionale prontamente
accordata con il presente provvedimento;


Considerato che la novità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la
compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti, fermo restando che il
contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere definitivamente
posto a carico del Comune di Ardea;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il
giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., così provvede:
1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune
di Ardea al risarcimento del danno;
3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti e
condanna il Comune di Ardea a restituire alla parte ricorrente il contributo unificato
da quest’ultima anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto
dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati: [omissis]

Fermo restando la potestà legislativa delle regioni non può, in nessun modo, invadere la sfera statale nel merito delle aut. ncc.

Per le ambulanze immatricolate ad uso proprio dunque automaticamente senza scopo di lucro, i cui autisti sono muniti di sola patente di cat. B, le autorizzazioni sono di esclusiva pertinenza Regionale con un iter e requisiti notevolmente diversi, con accreditamento s.s.r., e il rilascio delle autorizzazioni regionali al servizio ambulanza, aut. soggette alla legge quadro regionale, di pertinenza, sul volontariato, il no-profit ed eventuale preventivo di spesa Regionale per il rimborso delle spese alle associazioni e/o coop aventi diritto.

www.118italia.it – ultimo aggiornamento 18/05/2024